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Disturbi personalità

Incapacità di intendere e di volere e gravi disturbi della personalità

INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE E DISTURBI DELLA PERSONALITA’


Oggi si afferma una concezione più ampia di malattia psichica, su basi psicologiche e interpersonali, e determinata da alterazioni qualitative; infatti non si richiede più un processo morboso organico dimostrato, ma un disturbo psicopatologico, che rappresenta un’evoluzione del concetto di malattia mentale che comprende anomalie psichiche riconducibili alla psicopatologia clinica.
Rientrano dunque sicuramente in questa categorizzazione le malattie psichiatriche (psicosi) in senso stretto, caratterizzate dalla perdita dei nessi logici e dalla compromissione dell’esame di realtà: Psicosi esogene (disturbi psichici riconducibili a processo morboso che agisce a livello anatomico organico); Psicosi endogene (disturbi psichici, riconoscibili in termini funzionali, per i quali si ritiene esista una predisposizione o un condizionamento biologico: schizofrenia; psicosi maniaco depressive).
Come è riportato nella letteratura internazionale, il rapporto tra Disturbi di Personalità e incapacità di intendere e di volere solleva diverse questioni spinose. Infatti la stessa definizione di Disturbi di Personalità includerebbe l’attuazione da parte del soggetto che ne è affetto di comportamenti abnormi, e ciò implicherebbe una sorta di “diritto” al riconoscimento del vizio di mente.
Per ovviare a questo problema e per far sì che possano rientrare nelle categorie del vizio totale o parziale di mente solo i Disturbi gravi di Personalità, cioè quelli che presentano “slittamenti psicotici” – in altre parole quelli che Kernberg definisce Disturbi di Personalità con funzionamento Borderline - o quei Disturbi di Personalità la cui psicodinamica ha inciso realmente nell’attuazione del fatto reato, si è concordi nell’ affermare: “ciò che conta non è stabilire la connessione tra categoria diagnostica e reato, bensì tra disturbo psicopatologico, funzionamento patologico psichico e delitto”. In altri termini il “valore di malattia” deve essere riconosciuto solo a quei reati che equivalgono ad un sintomo psicopatologico di quadri clinici specifici (Mueller-Suur, 1956).
Dunque la diagnosi di Disturbo di Personalità di per sé non basta per rientrare nel vizio totale o parziale di mente; deve essere valutato il funzionamento psichico del soggetto al momento del fatto reato, e deve essere verificato se tale funzionamento possa essere stato inficiato dalla slatentizzazione dei tratti disfunzionali del Disturbo di Personalità in questione.
I “disturbi della personalità” possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa; invece, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali” o gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente. Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia 9163/2005, precisando altresì che è comunque necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo casualmente determinato dal primo.
In ambito clinico, dunque, per i disturbi di personalità e le condizioni di imputabilità o meno bisogna tenere presenti i seguenti parametri:
 
1.Presenza di tratti o disturbo della personalità;
2.Cluster e tipologia del disturbo della Personalità;
3.Livello di gravità del disturbo della personalità;
4.Tipologia e presenza o assenza di sintomi nel disturbo della personalità nel momento in cui è stato compiuto il reato;
5.Nesso causa-effetto tra quel preciso disturbo della personalità e quel preciso crimine.