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Imputabilità e Infermità

Imputabilità, incapacità di intendere e di volere

IMPUTABILITA’, INFERMITA’, INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE

La responsabilità penale rappresenta l’obbligo di un soggetto di sottoporsi alle pene stabilite dal codice penale in rapporto al compimento di un reato . tale norma non si applica in stato di legittima difesa (art. 52 c.p.), di stato di necessità (art. 54 c.p.) o di non imputabilità. L’art. 85 c.p. recita: “nessuno può essere punito per un fatto previsto come reato se al momento in cui lo ha compiuto, non era imputabile” e dichiara “E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”. L’imputabilità è quindi uno status che consente alla persona di rendersi pienamente conto del valore sociale dei suoi atti, un uomo che non sia affetto da anomalie psichiche che hli impediscano di autodeterminarsi, comprendendo i limiti di un’azione lecita e il disvalore di un comportamento antigiuridico. In sintesi si definisce imputabilità, o idoneità al reato, la condizione sufficiente ad attribuire ad un soggetto l'azione penale e a mettere in conto le conseguenze giuridiche. Nessuno può essere imputabile se al momento del reato non era in grado di intendere o di volere. La nozione di imputabilità, accolta nel nostro ordinamento all'art. 85, racchiude dunque i concetti di:
  • capacità di intendere, vale a dire attitudine dell'individuo a comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui agisce. I periti e gli psichiatri forensi tendono quasi sempre a riconoscere la capacità di intendere tranne che nei casi di delirio, allucinazioni e, in genere, fenomeni di assoluto scompenso rispetto alla realtà. L’intendere, in senso medico legale, viene definito come “la capacità di apprezzamento e di previsione della portata delle proprie azioni o omissioni sia sul piano giuridico e sociale sia su quello morale”, cioè rendersi conto del significato dei propri atti, del valore delle proprie azioni e quindi comprendere il disvalore etico e sociale. Tale capacità non deve essere intesa esclusivamente come “intelligenza”, ma come la globalità delle risorse intellettive, logiche, relazionali e morali dell’individuo. E’ il concetto di consapevolezza di sé, del proprio rapporto col mondo e con gli altri (esterno) e del significato dei valori sociali. Non è necessario che l’individuo sia in grado di giudicare che la sua azione è contraria alla legge: basta che possa genericamente comprendere che essa contrasta con le esigenze della vita in comune.
  • capacità di volere, intesa come potere di controllo dei propri stimoli e impulsi ad agire. Il volere, dunque, è l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che motivano l’azione e comunque in modo coerente con le rappresentazioni apprese. La volontà si determina nell’ambito di un contenuto di coscienza fatto di rappresentazioni e di giudizi (pensieri) , di sentimenti (emozioni) e fatti (comportamenti) che la influenzano e che costituiscono il substrato della decisione. La prospettiva a compiere un atto è il processo intellettivo implicante una valutazione obiettiva dei dati posti dalla osservazione della realtà: con tale osservazione si programma l’atto volitivo. Dunque oltre agli elementi intellettivi intervengono nell’agire anche componenti affettive ed emotive che ne diventano il co-motore. Ne consegue che la capacità di volere richiede tanto l’integrità delle funzioni noetiche o conoscitive quanto quelle timiche e affettive.
 
Va precisato che il concetto di capacità di intendere e di volere va inteso come necessariamente comprensivo di entrambe le capacità: l'imputabilità viene dunque meno allorché difetti anche una sola delle suddette attitudini.
L’imputabilità può essere esclusa o diminuita (artt. 86-97 c.p.) per cause dovute ad immaturità fisiologica o parafisiologica legate rispettivamente all’età e al sordomutismo, oppure per alterazioni patologiche derivanti sia da infermità di mente o da anomalie congenite derivanti sia a condizioni di natura tossica dovute all’abuso di sostanze tossico-voluttuarie.
Nel nostro caso specifico andremo ad accertare la presenza o meno di imputabilità del periziando in relazione alla presenza o meno di infermità mentale. L’imputabilità viene a configurarsi come una costruzione a due piani, il cui primo piano è relativo alla presenza o meno di infermità mentale, mentre il secondo piano è relativo alla eventuale capacità di intendere e di volere. La valutazione dell’imputabilità deve prendere in considerazione nel contempo un aspetto psichiatrico, clinico e obiettivo (la presenza o meno di patologia psichiatrica) ed un aspetto valutativo (la valutazione della capacità di intendere e di volere al momento del reato). Questo sistema definito “psicopatologico legale o normativo” è seguito in Italia e nella maggior parte dei Paesi Europei e consiste quindi nello stabilire l’esistenza di una malattia o di disturbi psichici e nel valutarne l’incidenza sulla capacità di intendere e di volere (esiste anche il metodo puramente psicopatologico come negli USA). Ma non basta la presenza di qualsivoglia infermità, ma tale infermità deve avere caratteristiche tali da avere partecipato alla genesi e alla dinamica di quel particolare reato (criminogenesi e criminodinamica). Ancora è importante effettuare una quantificazione della riduzione della capacità di intendere e di volere precisando che se l’infermità è tale da escludere la capacità di intendere e di volere si realizza l’ipotesi del vizio totale di mente che si ha, ai sensi dell'art. 88, allorché colui che ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere. La conseguenza è la non punibilità dell'agente. In tal caso però il giudice potrà disporre la misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario, ma solo ove accerti in concreto gli estremi della pericolosità sociale (art 222 c.p.). Il vizio parziale di mente si ha, in base all'art. 89, allorché colui che ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente senza escludere la capacità di intendere e di volere. In tal caso il soggetto risponderà egualmente del reato commesso, ma la pena è diminuita e se è pericoloso viene sottoposto ad una misura di sicurezza.
I manuali più aggiornati di psichiatria forense ritengono tale distinzione arbitraria. Spesso la scelta tra vizio parziale e vizio totale è dettata da una ragione di opportunità, perché con il vizio parziale di mente il soggetto, pur imputabile, può ottenere un trattamento di pena più lieve.